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I requisiti del
Vino Nobile di Montepulciano
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Sono definiti dal consorzio i canoni di
produzione, di vinificazione, e commercializzazione del Vino Nobile
di Montepulciano.
Produzione : sono definiti i vigneti,
che devono far parte esclusivamente del comune di Montepulciano e
solo in quelli può essere prodotto. Inoltre l’area è
delimitata ai territori del comune con un’altezza compresa fra
i 250 ed i 600 metri s.l.m.
Il vitigno è il Prugnolo Gentile, selezione del Sangiovese
Grosso, in una percentuale minima del 70%. Oltre al Prugnolo Gentile
possiamo trovare il Canaiolo Nero fino ad un massimo del 20%, o possono
concorrere sempre fino ad un massimo del 20%, i vitigni raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Siena purché la percentuale
dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%. Sono esclusi i vitigni
aromatici ad eccezione della Malvasia del Chianti.
Viene definita pure la resa massima per ogni ettaro chè è
pari ad 80 quintali, mentre la resa dell’uva in vino è
invece del 70%
Vinificazione: Il processo ha un percorso
di 2 anni (cioè per esempio il vino prodotto dalla vendemmia
2000 non sarà commercializzato prima dell’inizio del
2003).
Entro questo periodo sono lasciate alla discrezione dei produttori
le seguenti possibili opzioni:
1) 24 mesi di maturazione in legno;
2) 18 mesi minimo di maturazione in legno più i restanti mesi
in altro recipiente;
3) 12 mesi minimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più
i restanti mesi in altro recipiente.
Per la riserva (vino nobile di Montepulciano Riserva) invece occorre
un ulteriore anno di invecchiamento (cioè 3 ). |
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Gradazione. Deve avere una gradazione
minima naturale di 12 gradi.
Imbottigliamento : può essere solo effettuato nella zona di
produzione.
Commercializzazione : il Nobile di Montepulciano
può essere solo commercializzato in bottiglia di vetro in formato
bordolese di capacità non superiore ai 5 litri.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse
con tappo di sughero. |
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