| La D.O.C e la .D.O.C.G.
del Vino Nobile di Montepulciano
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| D.O.C. ovvero
Denominazione di Origine Controllata,
contradistingue i vini che rispettono la disciplinare istituita con
il D.P.R. 930 del 12 luglio 1963. Tale Decreto stabilisce una serie
di limiti ai quali per forza si devono attenere come la zona geografica
da cui possono provenire le uve, le caratteristiche dei terreni dei
vigneti, le tecniche di coltivazione, i vitigni che possono essere
impiegati e le relative percentuali, la resa massima di uva per ettaro,
la resa di uva in vino, l'acidità, l'estratto secco la gradazione
alcolica minima, la eventuale possibilità e relativa regolamentazione
della vinificazione e dell'imbottigliamento fuori dalla zona di origine,
la tecnica e i tempi di invecchiamento. |
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| D.O.C.G. ovvero Denominazione
di Origine Controllata e Garantita, inserita nella stessa disciplinare
della D.O.C. istituita con il D.P.R. 930 del 12 luglio 1963, implementa
ulteriormente le regole (quindi garantita) perché le singole
partite vengono sottoposte, prima della commercializzazione, a un
esame organolettico effettuato da apposite commissioni per verificarne
i requisiti stabiliti nei rispettivi disciplinari di produzione. Superato
questo esame, vengono rilasciati ai produttori dei contrassegni siglati
e numerati dal Ministero dell'Agricoltura, che saranno poi posti sulla
capsula di ogni bottiglia in modo tale che siano infranti al momento
dell’apertura. |
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